Art. 7.
(Utilizzazione in altri procedimenti).

      1. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

 

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psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dagli articoli 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies dei codice penale»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio».